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PREVIDENZA COMPLEMENTARE

LE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

La forma di previdenza complementare che la Bene Banca
propone é Fondo pensione aperto Aureo

Il fondo offre la possibilità di aderire ad uno dei quattro comparti disponibili che si differenziano in base agli anni mancanti alla pensione dell’aderente.

Comparto:

Azionario

Bilanciato

Obbligazionario

Garantito

Aureo Gestioni é la società di gestione fondi del Credito Cooperativo.

LA RIFORMA

La riforma della previdenza è basata sullo sviluppo
di un sistema pensionistico incentrato su:

• Previdenza obbligatoria (erogata da Inps, Inpdadp, ecc.) che assicura la pensione di base (1° Pilastro).

• previdenza complementare che integrerà il trattamento pensionistico obbligatorio, assicurando così livelli di copertura previdenziale più elevati (2° Pilastro).

Perché la riforma?

La riforma si è resa necessaria a seguito dell’aumento del numero dei pensionati rispetto alla popolazione attiva con conseguente incremento della spesa pubblica.

Come costruire la pensione complementare?

• il lavoratore dipendente può utilizzare il TFR maturando (Trattamento di Fine Rapporto meglio noto come liquidazione).Può anche costruirsi una pensione integrativa grazie ad una sua contribuzione volontaria ad uno strumento di previdenza complementare di sua scelta, se vuole affiancare una ulteriore integrazione alla pensione complementare costituita grazie al TFR futuro.

• Il lavoratore autonomo può scegliere la contribuzione volontaria agli strumenti di previdenza complementare che preferisce.


La riforma non ha riguardato il TFR già maturato che é rimasto in azienda e potrà essere percepito al termine del rapporto di lavoro.

LE PRESTAZIONI E I VANTAGGI FISCALI

La riforma prevede che, dal 1° gennaio 2007, si ha diritto alla pensione complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, e dopo aver maturato almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare.

La pensione complementare potrà essere percepita:

• Interamente in rendita, mediante l’erogazione della pensione complementare.

• Una parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e una parte in rendita.

ANTICIPAZIONI

Analogamente a quanto avviene per il TFR lasciato presso il datore di lavoro, il lavoratore può, in determinati casi, usufruire di anticipazioni delle somme versate alla previdenza complementare. La somma da anticipare è calcolata sulla posizione individuale maturata, formata dai versamenti effettuati e dai rendimenti realizzati fino a quel momento.

Dal 1° gennaio 2007, l’iscritto può ottenere
l’anticipazione della posizione individuale:

• In qualsiasi momento della partecipazione alla forma pensionistica: fino al 75 per cento della posizione individuale maturata per spese sanitarie da sostenere per gravissime condizioni di salute sua, del coniuge e dei figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche);

• dopo 8 anni di iscrizione al fondo:
- fino al 75 per cento della posizione maturata per l’acquisto e per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli;
- fino al 30 per cento della posizione individuale, per ulteriori esigenze dell’iscritto.

TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

Dal 1° gennaio 2007, il lavoratore può trasferire
la posizione individuale da una forma pensionistica ad un’altra:

• In caso di perdita dei requisiti di partecipazione (ad esempio per cambiamento di attività lavorativa): l’iscritto che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare può, in alternativa, trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare alla quale può accedere in base alla nuova attività lavorativa;

• Per scelta volontaria: dopo due anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, l’aderente può trasferire l’intera posizione individuale ad un’altra forma pensionistica complementare sia collettiva che individuale.


In caso di trasferimento, il lavoratore ha diritto alla prosecuzione dei versamenti alla forma pensionistica prescelta sia del TFR sia dell’eventuale contribuzione a carico del datore di lavoro, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da contratti o accordi collettivi.

RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

Il lavorare che perde, prima del pensionamento, i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, in alternativa al trasferimento della posizione ad un’altra forma pensionistica complementare, può:

• Chiedere il riscatto della posizione (previa verifica delle condizioni);

• Mantenere la posizione individuale accantonata presso il fondo, anche in assenza di contribuzione.

I VANTAGGI FISCALI

I contributi versati al fondo (propri o aziendali, escluso il TFR) sono interamente deducibili dal reddito complessivo Irpef, fino ad un massimo di 5.164,57 euro.

Le prestazioni erogate in forma di capitale e di rendita sono tassate nella misura del 15% che si riduce di un ulteriore 0,30% per ogni anno di partecipazione al fondo successivo al quindicesimo.

La misura massima della riduzione é del 6% per cui dopo 35 anni di adesione si applica l'aliquota del 9 per cento. Un vero vantaggio rispetto al Tfr lasciato in azienda che viene tassato, in linea generale, con l'applicazione dell'aliquota media di tassazione del lavoratore.

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